Art. 2.
(Utilizzazione delle DO e delle IGT).

      1. Le DO e le IGT di cui all'articolo 1 sono utilizzate per designare i mosti e i

 

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vini appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni giuridiche acquisite in base all'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. La DO o l'IGT e le altre menzioni riservate non possono essere impiegate per designare prodotti similari o alternativi a quelli definiti all'articolo 1 né, comunque, essere impiegate in modo tale da ingenerare nei consumatori confusione nella individuazione dei prodotti.
      3. Qualsiasi altra bevanda a base di mosto o di vino, nonché i vini frizzanti gassificati e i vini spumanti gassificati non possono utilizzare le DO e le IGT nella loro designazione e presentazione, fatta eccezione, ai sensi della normativa vigente, per le bevande spiritose, i vini aromatizzati, i vermouth e l'aceto di vino.
      4. È fatto divieto di utilizzare uve da vitigni geneticamente modificati nelle produzioni di vini a DOCG, a DO e a IGT.